Conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. “Decreto Legge Infrastrutture”), in Legge 18 luglio 2025, n. 105
Come certamente saprete, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n.
73 (c.d. Decreto-legge Infrastrutture), il quale ha – tra l’altro – sostituito l’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Per scrupolo, vi segnaliamo le seguenti novità:
il periodo di franchigia connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo al luogo di carico e scarico della merce, è pari a 90 minuti per ciascuna operazione; nei tempi di attesa dei veicoli sono compresi anche le attese dovute all’inattività del committente, del caricatore o del destinatario della merce;
il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto è tenuto a fornire indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico;
– in caso di superamento del periodo di franchigia di cui sopra, è dovuto un indennizzo pari a
€ 100,00 – soggetto annualmente a rivalutazione automatica ISTAT – per ogni ora o frazione di ora di ritardo (fatta eccezione per il caso in cui il superamento del periodo di franchigia sia
imputabile al vettore).
Il già menzionato indennizzo è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal committente, dal caricatore o dal vettore.
A far data dal 08 settembre 2025 ci atterremo alle nuove normative
Cogliamo l’occasione per informarvi che la nostra Società, al pari di tutti i soggetti della filiera del trasporto, è tenuta al rispetto di quanto sopra con riferimento sia ai rapporti già in essere sia a quelli di prossima instaurazione.